La “rottamazione-ter” è una opportunità per i contribuenti di effettuare una “definizione agevolata” in modo da estinguere i debiti che sono stati iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità era stata inserita nel D.L. 119/2018, all’articolo 3 e prevedeva una data di scadenza delle domande fissata al 30 aprile 2019.

Normativa Rottamazione ter

Successivamente, con un decreto legge del 2019, il numero 34, che è stato definito il “decreto Crescita”, i termini per presentare la domanda e quindi aderire alla “rottamazione ter“, sono stati spostati al 31 luglio 2019.
Naturalmente le domande possono essere presentate soltanto per debiti che non erano stati compresi nella domanda che i contribuenti avevano presentato entro il 30 aprile.

Questa “definizione agevolata” permette al contribuente di effettuare il pagamento dei propri debiti iscritti a ruolo, senza pagare né gli interessi di mora né le sanzioni previste. Agli importi dovuti si devono però aggiungere quelli dell’aggio da corrispondere all’Agente della riscossione, le spese dovute ai diritti di notifica ed alle procedure esecutive. Nel caso di importi dovuti per multe stradali non devono essere corrisposti né le maggiorazioni di legge né gli interessi di mora.

Dai benefici previsti dalla “rottamazione-ter” sono esclusi alcuni casi particolari come:

  • le somme dovute come il “recupero degli aiuti di Stato” che l’Unione Europea considera illegittimi
  • i crediti che derivano da condanne emesse dalla Corte dei Conti
  • le multe, le sanzioni in denaro e le ammende che sono dovute per sentenze penali di condanna
  • le somme dovute per sanzioni “diverse” da quelle conseguenti a violazioni tributarie oppure violazioni di versamenti di contributi o premi da effettuare a favore degli enti di previdenza.

Rottamazione ter e Rottamazione bis

Nello stesso decreto legge n. 119/2018 è stato inoltre previsto che abbiano un accesso automatico senza effettuare domanda, i contribuenti che avevano aderito alla “rottamazione-bis” prevista nel D.L. quando le rate dei mesi di luglio, settembre ed ottobre del 2018 siano state pagate entro la data del 7 dicembre 2018.

Lo stesso accesso automatico è riservato agli importi che sono stati oggetto di rottamazioni precedenti, con la condizione che siano intestati a contribuenti che risiedevano nei comuni che sono stati colpiti dai terremoti avvenuti sia nel 2016 che nel 2017 nelle zone del Centro Italia, anche in presenza di mancati pagamenti degli importi che erano stati convenuti.